Le testimonianze e i dati raccolti nel documento proposta “La continuità degli affetti nell’affido familiare” presentato oggi a Roma hanno fatto emergere l’esistenza di diverse interpretazioni e la mancanza di prassi uniformi rispetto all’attuazione della legge n. 173 del 2015.
Allo stesso tempo, l’attività di analisi e approfondimento condotta dal gruppo di lavoro ha generato molte riflessioni rispetto ai modi in cui ovviare ad alcune criticità e migliorare il sistema.
Da qui l’esigenza, per l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di stimolare comportamenti virtuosi e prassi omogenee in ambito nazionale attraverso una serie di raccomandazioni destinate alle istituzioni, agli ordini professionali, alle autorità giudiziarie e agli altri attori del sistema.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza raccomanda
ai servizi sociali competenti:
- di preparare le famiglie affidatarie ad un percorso di accoglienza ampio, flessibile e in grado di adattarsi alle possibili evoluzioni della situazione del minorenne;
- di effettuare prognosi tempestive sulla recuperabilità delle situazioni familiari e predisporre progetti di affidamento che tengano conto di ciò e che siano dettagliati e attenti alle peculiari esigenze del minorenne;
- di informare gli affidatari sui diritti loro riconosciuti dalla legge n. 173 del 2015, con particolare riguardo alla possibilità: di adottare il minorenne in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti; di essere convocati dal giudice competente e di poter presentare memorie scritte; di potersi avvalere, nel rapporto con i servizi, di un’associazione da loro scelta e di farsi supportare dalla medesima associazione nel percorso del passaggio del minorenne da loro accolto verso una diversa collocazione;
- di programmare passaggi graduali della persona di minore età in quella che diventerà la sua famiglia adottiva tenendo in considerazione la situazione specifica del minorenne;
- di monitorare la situazione personale e familiare della persona di minore età e di predisporre relazioni di aggiornamento da inviare al giudice competente, nel caso in cui il minorenne rientri nella famiglia di origine;
al Consiglio Nazionale Ordini assistenti sociali (CNOAS):
- di favorire attraverso l’adozione di specifiche azioni, tra cui anche l’organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti
all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI):
- di favorire attraverso l’adozione di specifiche azioni, tra cui anche l’organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti
alle Autorità giudiziarie:
- di individuare la collocazione più idonea a garantire al minorenne in affido la continuità delle relazioni socio affettive e ad evitare collocazioni plurime;
- di informare gli affidatari in merito alla possibilità loro riconosciuta dalla legge n. 173 del 2015 di poter adottare il minorenne in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti, e di poter presentare memorie scritte, quando sono convocati dal giudice;
- di definire procedure standard per la convocazione in giudizio dell’affidatario o della famiglia collocataria e per il deposito delle eventuali memorie da parte degli stessi; tali procedure dovranno essere idonee a garantire la tutela della riservatezza e del loro anonimato, nei casi in cui l’identità degli stessi non deve essere resa nota;
- di realizzare il previsto ascolto del minorenne nelle forme e nei modi più adatti, garantendo l’adeguata assistenza affettiva e psicologica;
- di prevedere, nel provvedimento di cessazione dell’affido, indicazioni sulla continuità delle relazioni socio affettive consolidatesi nel corso dell’affidamento;
- di dare compiuta attuazione alla legge n. 173 del 2015, nella parte in cui prevede che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato
al Ministero della giustizia:
- di implementare e uniformare i sistemi informativi già in uso nei tribunali per realizzare un sistema di monitoraggio alla fonte, che consenta di avere dati certi e comparabili su tutto il territorio nazionale al fine di poter valutare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza continuerà a monitorare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.