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STATUTO

ASSOCIAZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE DELLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE

 

Titolo I – Denominazione, sede, durata

Art. 1 - E' costituita ai sensi della legge 266/91 l'associazione denominata: "Associazione di coordinamento regionale delle comunità di tipo familiare".

Art. 2 - L'associazione ha sede in Vignale di Traversetolo (PR), Via Mulino n. 8.

L’associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II - Scopi e finalità

Art. 3 – L’Associazione di coordinamento regionale delle comunità di tipo familiare è un’associazione di associazioni, che non ha finalità di lucro, e ha lo scopo di perseguire interessi collettivi attraverso lo svolgimento di attività di solidarietà sociale a favore dei minori.

In particolare l’associazione ha come scopo quello di promuovere il collegamento ed il coordinamento di associazioni di comunità per minori operanti in Emilia Romagna. L’associazione, quale libera aggregazione di comunità per minori, ciascuna con caratteristiche, riferimenti ideali e attività proprie e autonome intende perseguire obiettivi d’interesse generale nel campo della condizione minorile, per la difesa della dignità inalienabile e dei diritti dei minori. Per perseguire tale scopo l’associazione può svolgere, fra le altre, le seguenti attività:

  • dare impulso e promuovere iniziative di carattere solidaristico, sociale, finalizzate a favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
  • coordinare e sostenere l’attività di comunità per minori;
  • fornire servizi e assistenza nell’ambito dei settori di attività delle associazioni di volontariato;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi
  • raccogliere e analizzare le informazioni sulla condizione dei minori, per poi restituire alle comunità aderenti e alle istituzioni deputate, informazioni e risposte obiettive che consentano di adottare le misure necessarie di competenza per rimuovere le cause della sofferenza del disagio minorile;
  • promuovere e organizzare incontri, seminari, convegni, mostre, manifestazioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del disagio minorile;
  • costruire una rete regionale di conoscenze, interventi volti a promuovere iniziative solidaristiche per i minori;
  • costituire un osservatorio permanente sulla condizione minorile;

L’Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà aderire ad organismi europei ed internazionali nonché collaborare con enti pubblici ed internazionali nonché collaborare con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

L’Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria per il raggiungimento dei propri scopi.

Titolo III – Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 4 – L’ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza fra i soci, libera elettività e gratuità delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.

Art. 5 – Possono essere soci dell'Associazione tutte le associazioni di volontariato operanti in Emilia Romagna che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

  1. il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
  2. l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
  3. la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio escluso può ricorrere alla Assemblea.

Titolo IV - Organi

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 7 - L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Alla Assemblea ordinaria compete:

  1. eleggere il Consiglio Direttivo;
  2. approvare il bilancio;
  3. approvare i regolamenti associativi;
  4. decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi; Alla assemblea straordinaria compete:
  5. approvare le modifiche statutarie;
  6. deliberare lo scioglimento della

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da  inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l’assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci di uno dei soggetti aderenti alla Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al presidente o ad uno o più consiglieri. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Titolo V - Patrimonio - Esercizio Finanziario - Personale

Art. 10 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative;
  2. contributi di soggetti pubblici e privati;
  3. liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da convenzioni e dallo svolgimento di servizi;
  5. entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere non prevalente;
  6. beni immobili e mobili;
  7. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito di fini statutari;
  8. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

Art. 11 - L'esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Titolo VI - Convenzioni

Art. 12 – Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Scioglimento

Art. 13 – L’associazione può sciogliersi per deliberazione dell’Assemblea, con il voto favorevole di tre quarti degli aderenti.

In caso di scioglimento dell’associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni  di  liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa richiamo alla disciplina della legge 266/91 e del codice civile (art. 14 e seguenti).

 

Associazione di Coordinamento regionale
delle Comunità di tipo familiare dell'Emilia Romagna
Via Mulino n. 8 - Vignale di Traversetolo (PR)
C.F. 92164260348

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